Vocabolario
DELIMITARE: consiste nel determinare e delimitare i beni appartenenti al dominio pubblico marittimo-terrestre.
DELIMITAZIONE: la delimitazione è l’atto materiale di delimitazione della superficie fisica di una proprietà. Questa delimitazione permette una sua adeguata separazione rispetto a quelle confinanti. Nel caso di beni concernenti al “dominio pubblico naturale” tali come quelli integrati della zona costiera del mare territoriale (dominio pubblico marittimo-terrestre) o quelli dei canali o spiagge (dominio pubblico idraulico), mediante la delimitazione si identifica e si separa la zona che appartiene al dominio pubblico a quella confinante che appartiene ad altri proprietari privati. I beni integrati dal dominio pubblico marittimo-terrestre sono quelli da mettere in relazione con gli articoli 3, 4 e 5 della Legge 22/1988 di Costa. ( Definiti tramite il Ministero del Medio Ambiente.)
DIREZIONE GENERALE DI COSTA: esercita le competenze dell’Amministrazione dello Stato sul Litorale e è integrata nella Segreteria dello Stato Di Acqua e Costa del Ministero del Medio Ambiente con le seguenti funzioni secondo il Decreto Reale 839/1996 del 10 maggio (BOE 11 di maggio 1996) e 1894/96 del 2 agosto, (BOE 6 agosto 1996):
a) La determinazione del Dominio Pubblico marittimo-terrestre mediante il procedimento della delimitazione così come l’adozione delle misure necessarie per assicurare la sua integrità ed adeguata conservazione.
b) La gestione e tutela del Dominio Pubblico marittimo-terrestre, così come della sua polizia e quelle delle servitù legali di sua competenza.
c) La realizzazione, supervisione e controllo degli studi, progetti, ed opere di difesa, protezione e conservazione degli elementi che integrano il Dominio Pubblico marittimo-terrestre ed in particolare quelli della creazione, rigenerazione, e recupero della spiaggia.
d) La Direzione funzionale della Demarcazione e Servizio Provinciale di Costa.
e) L’esercizio di quante altre competenze le attribuisca al dipartimento la normativa vigente in materia di costa.
BENI DI DOMINIO PUBBLICO: sono i beni inclusi nel Patrimonio dello Stato e conformi al disposto dell’articolo 132.1 della Costituzione, i beni di dominio pubblico marittimo-terrestre sono inalienabili, imprescrittibili, e in sequestrabili.
RIVA DEL MARE, include:
Si considerano incluse in questa zona le maremme, le lagune, i pantani, gli estuari e, in generale, i terreni bassi che vengono inondati come conseguenza del flusso e riflusso delle maree, delle onde o delle infiltrazioni dell’acqua del mare.
DUNA: è una collina di sabbia mobile che nei deserti e nelle spiagge spinge il vento. La duna così definita e viva o in evoluzione.( Questa definizione corrisponde altresì con la DUNA MOBILE). La duna mobile o viva, sta in evoluzione, ha un movimento di avanzamento, ha una forma di dolce pendenza a sopravento e scoscende più a sottovento.
DUNA FISSA: è quella che ha perso la sua mobilità per la vegetazione. Con il tempo la instabilità dunare si perde e passa ad essere una duna fissa grazie alla vegetazione di tenaci piante come la gramigna, l’umbelifera e l’eufoliacee (es. Amophila arenaria).